Art. 3.
(Oneri a carico della pubblica amministrazione).

      1. I procedimenti di cui alla presente legge sono esenti da imposte di bollo, di iscrizione a ruolo, di registrazione e da ogni altro tipo di imposte e di oneri.
      2. Nei casi di persone scomparse di cui alla presente legge, gli oneri per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sulla stampa della domanda prevista dall'articolo 727 del codice di procedura civile sono posti a carico dello Stato.
      3. Le eventuali spese legali sostenute dai parenti delle persone scomparse di cui alla presente legge sono detraibili dalle imposte di successione o dalle imposte sul reddito dei legittimi eredi.
      4. Una quota parte, determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle risorse stanziate dallo Stato nei casi di calamità naturale è destinata alla copertura delle spese derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3.